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SCADENZE

 

DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE
ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI

DPR n.680 del 31 dicembre 1996

PRE-DOMANDA

Il 31 Gennaio di ogni anno scade il termine di presentazione della "pre-domanda" per ottenere le provvidenze previste dal DPR 16 settembre 1996.
Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti, entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze (
il 31 gennaio), devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, il preavviso (in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata) contenente:

  • l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

  • l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze

indirizzato a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
Via Po, 14 - 00198 Roma

Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. 

Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. 
La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2 del DPR 16 settembre 1996, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.

Successivamente, entro il 31 Marzo, dovrà essere presentata la vera e propria domanda di accesso alle provvidenze.

Domanda accesso alle provvidenze

Testo del DPR