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IL BANDO 

Di solito, i testi di legge, regolamenti o altro, vengono fatti conoscere per dar modo agli interessati di utilizzarli al meglio. Non è il caso del "Bando", pubblicato sulla G.U. del 28 novembre us., che pubblichiamo per dimostrare la continuità dell'azione di questo governo con il "CAF" che generò la legge Mammì, imperniata per quanto riguarda l'emittenza locale sul comma 17 dell'articolo 16 e su altre norme palesemente selettive.

La malafede, e la volontà di favorire una parte dell'emittenza, quella più ricca e meglio organizzata che fruisce già del "traino" pubblicitario è evidente e giustifica quanto affermiamo nell'articolo di 1a pagina "Soldi, Soldi, Soldi, Soldi, Soldi".

Il percorso dell'articolo 1 è un capolavoro (si fa per dire, chi l'ha scritto è poco più di un analfabeta) di ipocrisia perché a tutta una serie di requisiti, per esempio quelli di avere una copertura non inferiore al 70% della popolazione residente nel territorio delle regione irradiata, di essere stati ammessi alle "Provvidenze" editoriali per il 1998 o non avere riportato provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura, senza peraltro neppure definirne l'epoca, si stabiliscono, con lo scopo di cogliere di sorpresa i meno organizzati, appena 30 giorni per presentare domanda.

Proteste sono venute dagli stessi "destinatari" delle provvidenze e dalle emittenti di "taglia" immediatamente inferiore; voci comunque scomode, che l'attuale sottosegretario alle comunicazioni vorrà tacitare inventandosi qualche modifica, non per ragioni di giustizia, ma semplicemente per non avere fastidi.


 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

Bando di concorso previsto dall'art.1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione dei contributi di cui all'art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

 

Viste leggi e decreti vari.. (omessi), decreta:

 

                          Art.1

 

1. La domanda per ottenere i benefici previsti per l'anno 1999 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art.1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n.378, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.45 della legge 23 dicembre 1999, n.448", di seguito indicato come "regolamento", deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio.

 

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attuazione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 1998, deve contenere:

a) l'indicazione dell'emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto concessorio, del numero di codice fiscale e di partita IVA;

b) gli elementi previsti dall'art.4 del regolamento che si intendono sottoporre a valutazione;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

d) la dichiarazione di essere stata ammessa nell'anno 1998, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680, alle provvidenza di cui all'art.7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni dalle legge 27 ottobre 1993, n.422;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art.2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali, di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare e di essere in regola con il pagamento del canone di concessione;

f) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni previste da normative regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano di cui l'emittente abbia già beneficiato;

g) la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno 1999 e fino alla data di presentazione della domanda, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art.31 della legge 6 agosto 1994, n.223;

h) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1996-1998.

 

3. La domanda presenta dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

 

4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

 

5. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art.5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro 30 giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo.

 

  Il presente atto è pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 12 novembre 1999

                                                                                                      Il Ministro Cardinale 


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